Il Whistleblowing è la segnalazione che un soggetto (come un dipendente, un fornitore o un cliente) invia laddove riscontri la commissione o il sospetto di commissione (attuale o futura) di eventuali illeciti riferiti all’operatività di una azienda.
Nello specifico, si consente al soggetto (il “whistleblower”) di segnalare un illecito, una frode o perfino un pericolo in modo riservato e protetto, senza il rischio di eventuali ‘ritorsioni’ da parte dell’azienda.
La procedura costituisce un fondamentale strumento di compliance aziendale ed è finalizzata
alla prevenzione degli illeciti
a coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nella lotta all’illegalità, responsabilizzandoli e richiedendo la loro partecipazione attiva per migliorare la società.
Si! In particolare, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 impone alle aziende che abbiano impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati di dotarsi di specifiche procedure finalizzate a favorire l’emersione di fattispecie di illecito: di conseguenza, a partire dal 17.12.2023 l’obbligo non riguarda più soltanto le grandi imprese, ma anche le PMI.
Gli illeciti rilevanti e che non possono essere ignorati in caso di segnalazione sono:
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01
illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Certamente! In particolare, si devono informare adeguatamente i dipendenti tramite informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.
Le informazioni devono essere rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro ed accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto con l’azienda (ad esempio rendendole pubbliche nel sito internet aziendale).
La segnalazione del whistleblower dovrà sempre seguire i cosiddetti “canali interni” (ovvero le procedure specificamente previste dall’azienda), a meno che:
il canale interno non sia stato previsto oppure non sia adeguato;
il segnalante abbia fondati e ragionevoli motivi di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato efficace seguito o la stessa possa determinare rischi di ritorsione.
Il secondo caso si verifica, in particolare, allorquando la segnalazione riguardi proprio l’organo aziendale
interno individuato come responsabile della procedura di whistleblowing oppure allorquando quello stesso
organo sia sufficiente ‘vicino’ al management aziendale da metterne in dubbio la reale imparzialità.
In questi casi, la segnalazione avverrà secondi i cosiddetti “canali esterni”, ovvero segnalazioni/denunce
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’autorità giudiziaria, ai media o alle associazioni ed enti competenti.
In un’ottica di prevenzione e possibilità di intervento immediato, si suggerisce:
la strutturazione di canali di gestione whistleblowing interni
l’affidamento del relativo incarico ad un soggetto esterno all’azienda (eventualmente lo stesso a cui siano state affidate le funzioni di OdV) che sia autonomo, imparziale ed indipendente, ma nondimeno orientato ad operare in sinergia (e non in contrasto) con l’azienda stessa.